(PED) Direttiva per gli estintori portatili

Gli estintori portatili sono inclusi nel campo di applicazione della Direttiva delle apparecchiature a pressione” 97/23/CE (PED).


Essi sono espressamente menzionati nell’Art. 3.1.1 (comma “a” secondo trattino) e nell’allegato II (Tabella 2). In questo articolo il legislatore stabilisce che tutti gli estintori portatili devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) stabiliti nell’allegato I, ed essere valutati in accordo con la tabella 2 dell’Allegato II, dove si precisa che gli estintori portatili devono essere classificati nella categoria III. Inoltre, considerato che un estintore portatile è un insieme, ai sensi dell’ Art.1 (paragrafo 2.1.5) e dell’ Art. 3 (paragrafo 2.2), esso deve essere soggetto a procedura globale di valutazione di conformità, come previsto dall’articolo 10 (paragrafo 2) e deve recare una marcatura CE come insieme. A fronte di quanto sopra menzionato il produttore, per attestare la conformità dell’estintore portatile ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva, dovrà ricorrere ad uno dei seguenti moduli (o combinazioni) definiti nell’Allegato III

Stabilito che gli estintori rientrano nel campo di applicazione della direttiva PED, e considerato che la direttiva entrerà in vigore in via definitiva il 29 maggio 2002, ricordiamo brevemente cosa si intende per immissione nel mercato e messa in servizio. Con immessione sul mercato/commercializzazione viene individuato il momento in cui il prodotto esce dal luogo di produzione per entrare in possesso di un altro soggetto della catena distributiva. Per individuare il momento dell’immissione sul mercato, viene richiesto che lo stesso entri nella disponibilità di colui che, anche attraverso passaggi ulteriori, può metterlo a disposizione del cliente che ne farà uso. L’uso del bene da parte del cliente finale distingue l’immissione sul mercato dalla messa in servizio. Di conseguenza, in base all’ Articolo 20 della Direttiva 97/23/CE, possiamo affermare che un estintore non conforme alla Direttiva PED può essere immesso sul mercato prima del 29.05.2002 (perciò può entrare nella catena distributiva) e solo in questo caso può essere venduto al cliente che ne farà uso (messa in servizio) anche dopo il 29 maggio 2002.